STATUTO ASSOMADE
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ART.1 (Denominazione e sede)
1.
L’organizzazione di volontariato,
denominata: ”ASSOCIAZIONE VENETA MALATTIE DERMATOLOGICHE E PSORIASICHE” assume
la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice Civile e
della normativa in materia “ONLUS” organizzazione non lucrativa di utilità
sociale ed utilizzata tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali;
2.
L’organizzazione ha sede in
Piazzetta dei Giuseppini 5 del comune di Spresiano.
ART. 2 (Statuto)
1.
L’organizzazione di volontariato
“ASSOMADE” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della
legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi
generali dell’ordinamento giuridico;
2.
L’assemblea delibera l’eventuale
regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti
organizzativi più particolari.
ART. 3 ( Efficacia dello statuto)
Lo statuto
vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce
la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione
stessa.
ART. 4 ( Modificazione dello
statuto)
Il presente
statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata
con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, in prima convocazione, in seconda convocazione può
essere modificato con la maggioranza assoluta dei presenti.
ART. 5 (Interpretazione dello
statuto)
Lo statuto
è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo
i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 6 (Finalità)
L’Associazione
persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e ha come
oggetto la promozione delle forme aggregative che vedono la persona, in
particolare quella affetta da malattie cutanee, protagonista, valorizzandone la
soggettività, il ruolo nella società e nelle scelte terapeutiche.
Essa si propone di:
·
promuovere
e diffondere la conoscenza delle seguenti malattie: psoriasi, vitiligine,
ittiosi, artropatia psoriasica ed affezioni analoghe e concomitanti;
·
conseguire,
anche medianti leggi di iniziativa popolare o proposte di legge, il
riconoscimento a tutti gli effetti delle malattie cutanee come problema
sociale, nonché la conseguente effettiva tutela delle persone che ne sono affette
da parte dello Stato, degli enti locali, delle Ussl, come pure di ogni ente
privato;
·
organizzare
seminari, dibattiti e convegni; redigere analisi e studi; elaborare progetti
sperimentali ed diffonderli tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
·
favorire
l’integrazione sociale della persona rimuovendo le cause che possono creare
fenomeni di emarginazione, di bisogno o di solitudine;
·
organizzare
attività di studio e documentazione per approfondire e diffondere i valori
della solidarietà e della sussidiarietà contro la povertà, l’esclusione e la
solitudine; promuovere forme di auto-aiuto, allo scopo di fornire strumenti
conoscitivi e informativi;
·
promuovere
attività di formazione in favore degli operatori di volontariato;
·
formulare
progetti per la difesa dell’ambiente, del patrimonio culturale e per
l’integrazione sociale della persona;
·
produrre
documentazione al fine di diffondere informazioni e documentazione su materie
legislative, sui servizi sociali e sanitari, sull’azione del Volontariato e di
quanto può favorire l’opera sui volontari;
·
Stabilire
rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti e
istituzioni pubbliche e/o privati;
·
Promuovere,
organizzare e coordinare i rapporti tra gli associati;
·
Operare
in collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio statuto
attività di volontariato;
·
Fornire
ogni forma, di tutela, di consulenza, di supporto agli associati e ai portatori
di malattie dermatologiche;
·
Promuovere,
la sottoscrizione di convenzioni con istituti pubblici e privati per soggiorni
di cura in favore delle persone affette da malattie cutanee e psoriasiche;
·
L’associazione
potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e
quelle utili alla realizzazione dei fini sociali come previsto dalla legge
266/91;
·
L’associazione
può aderire, ai vari livelli, ad organizzazioni e associazioni al fine di
consolidare e sviluppare il movimento associativo con particolare riguardo a
quello del volontariato;
L’associazione
aderirà al coordinamento Regionale Veneto, delle associazioni di volontariato
rivolte alla tutela delle persone colpite da malattie cutanee, nelle forme e
modi che saranno previsti da un apposito regolamento.
L’organizzazione
di volontariato opera nel territorio della provincia di Treviso nella Regione del
Veneto.
ART. 7 (Ammissione)
1.
Sono aderenti dell’organizzazione
tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione, sono
mossi da spirito di solidarietà e si impegnano concretamente per realizzarle;
2.
L’ammissione all’organizzazione è
deliberata dal consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente,
ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile:
3.
L’ammissione a socio è a tempo
indeterminato, fermo restando il diritto di recesso;
4.
Possono esserci tre categorie di
associati: ORDINARI (coloro i quali versano la quota di iscrizione annuale
stabilita dall’assemblea) SOSTENITORI ( coloro che oltre alla quota ordinaria,
erogano contribuzioni volontarie straordinarie) BENEMERITI ( persone nominate
tali dall’assemblea per meriti particolari).
ART. 8 (diritti e doveri degli
aderenti)
1.
Gli aderenti all’organizzazione
hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione e di candidarsi per
le cariche sociali;
2.
Essi hanno il diritto di essere informati
sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima
come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
3.
Gli aderenti all’organizzazione
hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per
l’attività prestata, ai sensi di legge;
4.
Gli aderenti all’organizzazione
devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo
e gratuito, senza fini di lucro;
5.
Gli aderenti hanno l’obbligo di
versare la quota associativa, se prevista, secondo l’importo annualmente
stabilito.
ART. 9 (esclusione)
1.
L’aderente
all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può
essere escluso dall’organizzazione;
2.
L’esclusione
è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le
giustificazioni dell’interessato. Contro il provvedimento di esclusione è
ammessa la possibilità di appello all’assemblea che si pronuncerà con le stesse
modalità del consiglio direttivo, infine l’interessato può ricorrere al giudice
ordinario.
ART. 10 (gli organi sociali)
1.
Sono organi dell’organizzazione:
Assemblea dei soci
Consiglio direttivo
Presidente
Collegio dei Revisori dei Conti
2.
Tutte le cariche sociali sono
gratuite.
ART. 11 (L’assemblea)
1.
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano;
2.
L’assemblea è presieduta dal
Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente;
3.
Gli aderenti possono farsi
rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non
è ammessa più di una delega per ciascun aderente;
4.
L’assemblea delibera a maggioranza
dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste
per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione;
5.
i voti sono palesi, tranne quelli
riguardanti persone ( e qualità delle persone);
6.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario e conservato presso le sede dell’associazione, in libera visione a
tutti i soci.
ART. 12 (Convocazione)
1.
L’assemblea si riunisce almeno una
volta all’anno e su convenzione del Presidente, anche
su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il
Consiglio direttivo lo ritiene necessario;
2.
La convocazione avviene mediante
comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’assemblea
all’indirizzo risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella
sede dell’associazione.
ART. 13 (Assemblea ordinaria)
1.
L’assemblea ordinaria è regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli
aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque
sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in
delega;
2.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la
loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14 (Assemblea straordinaria)
L’assemblea
straordinaria, modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno
¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presnti, in prima convocazione, in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti.
Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la
devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 15 (Consiglio Direttivo)
1.
Il consiglio Direttivo è l’organo di
governo e di amministrazione dell’associazione ed
opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea
alla quale può essere revocato;
2.
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, il
numero sarà determinato dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni
quattro e sono rieleggibili;
3.
Il consiglio direttivo è validamente
costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti;
4.
Il presidente dell’organizzazione è
il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli
altri componenti il consiglio.
ART. 16 (Il Presidente)
1.
Il presidente rappresenta legalmente
l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno;
2.
Il presidente è eletto
dall’assemblea tra
i suoi componenti a maggioranza dei presenti;
3.
Il presidente dura in carica quanto
il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni
volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei
presenti;
4.
Almeno un mese
prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca
l’assemblea per la elezione del nuovo
presidente;
5.
Il presidente convoca e presiede
l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla
base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito
all’attività compiuta;
6.
Il Vicepresidente (all’uopo individuato
dalla Assemblea
con l’elezione del consiglio direttivo) sostituisce il Presidente in
ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio
delle sue funzioni;
ART. 17 (Collegio dei Revisori dei conti)
1.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è
formato da tre membri effettivi, di cui uno con le funzioni di presidente, e da
due supplenti;
2.
I membri del collegio durano in
carica quattro anni e sono rieleggibili;
3.
Il Collegio dei revisori dei conti
controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell’associazione,
verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all’assemblea;
4.
Il Collegio dei Revisori viene nominato dall’assemblea con le stesse modalità per la
nomina del consiglio direttivo.
ART. 18 (Risorse economiche)
1.
Le risorse economiche
dell’organizzazione sono costituite da:
a)
Contributi degli aderenti;
b)
Contributi dei privati;
c)
Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d)
Contributi di organismi
internazionali
e)
Donazioni e lasciti testamentari;
f)
Rimborsi derivanti da convocazioni;
g)
Entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita
voce di bilancio;
h)
Ogni altro tipo di
entrate ammesse dalla Legge 266/91.
ART. 19 (I beni)
1.
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili;
2.
I beni immobili ed i beni registrati
mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essi intestati;
3.
I beni immobili, i beni registrati
mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella
sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso
la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili)
1.
L’associazione ha divieto di
distribuzione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
2.
L’associazione ha l’obbligo di
impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
ART. 21 (Proventi derivanti da attività marginali)
1.
I proventi derivanti da attività
commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita
voce del bilancio dell’organizzazione;
2.
munque in armonia con le finalità
statutarie dell’organizzazione e con i L’assemblea delibera sulla utilizzazione
dei proventi, che deve essere coprincipi della Legge
266/91
ART. 22 (Bilancio)
1.
I documenti del bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo
gennaio di ogni anno;
2.
Il conto consuntivo contiene tutte
le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno
trascorso;
3.
Il bilancio preventivo contiene le
previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio
annuale successivo;
4.
I bilanci sono predisposti dal
Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 23 (Convenzioni)
1.
Le convenzioni tra l’organizzazione
di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate
dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e
sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale
rappresentante;
2.
Copia di ogni
convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede
dell’organizzazione.
ART. 24 (Dipendenti e collaboratori)
1.
L’organizzazione di volontariato può
assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei
limiti previsti
dalla Legge 266/91;
2.
I rapporti tra l’organizzazione ed i
dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione;
3.
I dipendenti e i collaboratori sono,
ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio,
per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli aderenti all’organizzazione sono
assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i
terzi ai sensi dell’art. 4 della Legge 266/91.
ART. 26 ( Responsabilità dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato
risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza
delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 27 (Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può
assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra
contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 28 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1.
Lo scioglimento è deliberato
dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati;
2.
In caso di scioglimento e cessazione
dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi
scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto o comunque
al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
ART. 29 (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle normative vigenti in materia ad ai
principi generali dell’ordinamento giuridico.