STATUTO ASSOMADE

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ART.1 (Denominazione e sede)

 

1.     L’organizzazione di volontariato, denominata: ”ASSOCIAZIONE VENETA MALATTIE DERMATOLOGICHE E PSORIASICHE” assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia “ONLUS” organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed utilizzata tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali;

2.     L’organizzazione ha sede in Piazzetta dei Giuseppini 5 del comune di Spresiano.

 

ART. 2 (Statuto)

 

1.     L’organizzazione di volontariato “ASSOMADE” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

2.     L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

 

ART. 3 ( Efficacia dello statuto)

 

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

 

ART. 4 ( Modificazione dello statuto)

 

Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione, in seconda convocazione può essere modificato con la maggioranza assoluta dei presenti.

 

ART. 5 (Interpretazione dello statuto)

 

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

 

ART. 6 (Finalità)

 

L’Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e ha come oggetto la promozione delle forme aggregative che vedono la persona, in particolare quella affetta da malattie cutanee, protagonista, valorizzandone la soggettività, il ruolo nella società e nelle scelte terapeutiche.

Essa si propone di:

·        promuovere e diffondere la conoscenza delle seguenti malattie: psoriasi, vitiligine, ittiosi, artropatia psoriasica ed affezioni analoghe e concomitanti;

·        conseguire, anche medianti leggi di iniziativa popolare o proposte di legge, il riconoscimento a tutti gli effetti delle malattie cutanee come problema sociale, nonché la conseguente effettiva tutela delle persone che ne sono affette da parte dello Stato, degli enti locali, delle Ussl, come pure di ogni ente privato;

·        organizzare seminari, dibattiti e convegni; redigere analisi e studi; elaborare progetti sperimentali ed diffonderli tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

·        favorire l’integrazione sociale della persona rimuovendo le cause che possono creare fenomeni di emarginazione, di bisogno o di solitudine;

·        organizzare attività di studio e documentazione per approfondire e diffondere i valori della solidarietà e della sussidiarietà contro la povertà, l’esclusione e la solitudine; promuovere forme di auto-aiuto, allo scopo di fornire strumenti conoscitivi e informativi;

·        promuovere attività di formazione in favore degli operatori di volontariato;

·        formulare progetti per la difesa dell’ambiente, del patrimonio culturale e per l’integrazione sociale della persona;

·        produrre documentazione al fine di diffondere informazioni e documentazione su materie legislative, sui servizi sociali e sanitari, sull’azione del Volontariato e di quanto può favorire l’opera sui volontari;

·        Stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti e istituzioni pubbliche e/o privati;

·        Promuovere, organizzare e coordinare i rapporti tra gli associati;

·        Operare in collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio statuto attività di volontariato;

·        Fornire ogni forma, di tutela, di consulenza, di supporto agli associati e ai portatori di malattie dermatologiche;

·        Promuovere, la sottoscrizione di convenzioni con istituti pubblici e privati per soggiorni di cura in favore delle persone affette da malattie cutanee e psoriasiche;

·        L’associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e quelle utili alla realizzazione dei fini sociali come previsto dalla legge 266/91;

·        L’associazione può aderire, ai vari livelli, ad organizzazioni e associazioni al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo con particolare riguardo a quello del volontariato;

    L’associazione aderirà al coordinamento Regionale Veneto, delle associazioni di volontariato rivolte alla tutela delle persone colpite da malattie cutanee, nelle forme e modi che saranno previsti da un apposito regolamento.

    L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della provincia di Treviso nella Regione del Veneto.

 

ART. 7 (Ammissione)

 

1.     Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e si impegnano concretamente per realizzarle;

2.     L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente, ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile:

3.     L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso;

4.     Possono esserci tre categorie di associati: ORDINARI (coloro i quali versano la quota di iscrizione annuale stabilita dall’assemblea) SOSTENITORI ( coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) BENEMERITI ( persone nominate tali dall’assemblea per meriti particolari).

 

ART. 8 (diritti e doveri degli aderenti)

 

1.     Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali;

2.     Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto;

3.     Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;

4.     Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

5.     Gli aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l’importo annualmente stabilito.

 

ART. 9 (esclusione)

 

1.     L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione;

2.     L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Contro il provvedimento di esclusione è ammessa la possibilità di appello all’assemblea che si pronuncerà con le stesse modalità del consiglio direttivo, infine l’interessato può ricorrere al giudice ordinario.

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 10 (gli organi sociali)

 

1.     Sono organi dell’organizzazione:

Assemblea dei soci

Consiglio direttivo

Presidente

Collegio dei Revisori dei Conti

2.     Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

ART. 11 (L’assemblea)

 

1.     L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo    sovrano;

2.     L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente;

3.     Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente;

4.     L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione;

5.     i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone ( e qualità delle persone);

6.     Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso le sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

 

ART. 12 (Convocazione)

 

1.     L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e su convenzione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario;

2.     La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

 

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

 

1.     L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega;

2.     Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

 

         L’assemblea straordinaria, modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presnti, in prima convocazione, in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

 

1.     Il consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale può essere revocato;

2.     Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, il numero sarà determinato dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni quattro e sono rieleggibili;

3.     Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti;

4.     Il presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.

 

ART. 16 (Il Presidente)

 

1.     Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno;

2.     Il presidente è eletto dall’assemblea  tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti;

3.     Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti;

4.     Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea  per la elezione del nuovo presidente;

5.     Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta;

6.     Il Vicepresidente (all’uopo individuato dalla Assemblea  con l’elezione del consiglio direttivo) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni;

 

ART. 17 (Collegio dei Revisori dei conti)

 

1.     Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi, di cui uno con le funzioni di presidente, e da due supplenti;

2.     I membri del collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili;

3.     Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell’associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all’assemblea;

4.     Il Collegio dei Revisori viene nominato dall’assemblea con le stesse modalità per la nomina del consiglio direttivo.

 

ART. 18 (Risorse economiche)

 

1.     Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a)     Contributi degli aderenti;

b)     Contributi dei privati;

c)     Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d)     Contributi di organismi internazionali

e)     Donazioni e lasciti testamentari;

f)       Rimborsi derivanti da convocazioni;

g)     Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;

h)     Ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

 

ART. 19 (I beni)

 

1.      I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili;

2.     I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essi intestati;

3.     I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

 

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili)

 

1.     L’associazione ha divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

2.     L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 21 (Proventi derivanti da attività marginali)

 

1.     I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;

2.     munque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere coprincipi della Legge 266/91

 

ART. 22 (Bilancio)

 

1.     I documenti del bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno;

2.     Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso;

3.     Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo;

4.     I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea  ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

 

ART. 23 (Convenzioni)

 

1.     Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante;

2.     Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

 

ART. 24 (Dipendenti e collaboratori)

 

1.     L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti  previsti dalla Legge 266/91;

2.     I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione;

3.     I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, per la responsabilità civile verso i terzi.

 

ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

 

         Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della Legge 266/91.

 

ART. 26 ( Responsabilità dell’organizzazione)

 

         L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 

ART. 27 (Assicurazione dell’organizzazione)

 

         L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

 

ART. 28 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

 

1.     Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati;

2.     In caso di scioglimento e cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto o comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

 

ART. 29 (Disposizioni finali)

 

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ad ai principi generali dell’ordinamento giuridico.